|
Art. 8asexies66
1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:67
2 Il gestore di rete deve comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche dell’interfaccia del suo contatore.71 3L’interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di:
4 I costi del capitale e d’esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di rete computabili.74 5Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi:
6 La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all’obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all’onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare:
7Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore dell’impianto di stoccaggio rifiutano il suo impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto.78 8I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all’ordinanza del 15 febbraio 200679 sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione.80 9 Se un raggruppamento ai fini del consumo proprio oppure un gestore di un impianto di stoccaggio chiede di essere dotato di un sistema di misurazione intelligente, il gestore di rete è tenuto a installarlo entro tre mesi. Nel caso dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio, tale diritto riguarda tutti i punti di misurazione del raggruppamento nei confronti del gestore di rete.81 66 Originario art. 8a. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). 67 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). 68 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206141). 69 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206141). 70 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109) 71 Originaio art. 8a cpv. 1bis. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206141). 72 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). 73 Originaio art. 8a cpv. 2. 74 Originario 8a cpv. 2bis. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206141). 76 Originario art. 8a cpv. 3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). 77 Originario art. 8a cpv. 3bis. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). 78 Originario art. 8a cpv. 3ter. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). 80 Originario art. 8a cpv. 4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). 81 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). |