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Art. 8c Sistemi di controllo e regolazione intelligenti per l’esercizio della rete 84
1 Quando dà il consenso affinché venga impiegato un sistema di controllo e di regolazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio concorda con il gestore di rete in particolare:85
2 La rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera c deve basarsi su criteri oggettivi e non può essere discriminatoria. 3 Il gestore di rete rende accessibili al pubblico le informazioni rilevanti per la conclusione di un contratto sul controllo e la regolazione, in particolare i tassi di rimunerazione. 4 ...86 5 Per evitare un grave e imminente pericolo per l’esercizio sicuro della rete, il gestore di rete può installare un sistema di controllo e di regolazione intelligente anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell’impianto di stoccaggio interessato.87 6 In presenza di un tale pericolo, può impiegare tale sistema anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell’impianto di stoccaggio interessato. Tale impiego ha la priorità sui controlli da parte di terzi. Il gestore di rete informa gli interessati almeno una volta all’anno e su richiesta in merito agli impieghi ai sensi del presente capoverso.88 84 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). 85 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). 86 Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). 87 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). 88 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). |