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Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti 89
1 I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall’impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti:
2 Possono comunicare i dati di base e di misurazione provenienti dall’impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone per gli scopi indicati di seguito:
3 I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo cinque anni, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. 4 Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l’esercizio della rete non richieda di consultarli con più frequenza. 89 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). |