Ordinanza
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Art. 9 Cantoni
1 I Cantoni effettuano tempestivamente i preparativi necessari per l’esecuzione dei compiti affidati loro dalla Confederazione. Il DEFR impartisce le pertinenti istruzioni all’autorità governativa competente in ogni Cantone. 2 L’UFAE sostiene i Cantoni nei loro preparativi; non vengono versati sussidi federali. |