Ordinanza
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. 2 Per atterraggio esterno si intende il decollo o l’atterraggio fuori degli aerodromi, nonché l’imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l’aeromobile non ha contatto col suolo. 3 La presente ordinanza si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti. 4 La presente ordinanza non si applica alla costruzione e all’esercizio delle seguenti aree d’atterraggio, nonché ai decolli e agli atterraggi sulle medesime:
5 La presente ordinanza non si applica neppure agli atterraggi esterni nell’ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche; si applicano gli articoli 85–91 dell’ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea (ONA). |