Ordinanza
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Art. 12 Campo d’applicazione personale e materiale delle autorizzazioni
1 Le autorizzazioni sono rilasciate al comandante o all’impresa di trasporti aerei. Le autorizzazioni per aeromobili stranieri (art. 7 cpv. 2 e 3) sono rilasciate al comandante. 2 L’autorizzazione può essere limitata a determinati aeromobili. 3 Le autorizzazioni cantonali per gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio (art. 8 cpv. 2) sono rilasciate all’impresa di trasporti aerei che effettua gli atterraggi esterni a scopo di formazione e formazione continua. 4 Le autorizzazioni per grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4) sono rilasciate all’esercente dell’area d’atterraggio. |