Ordinanza
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Art. 16
1 Fuori degli aerodromi, gli aeromobili non possono stazionare per più di 48 ore nel luogo del decollo o dell’atterraggio. 2 Per i voli a scopo di lavoro è consentito un periodo di stazionamento più lungo, corrispondente alla durata dell’effettuazione dei voli nell’ambito di uno stesso incarico. 3 Per grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni l’UFAC può autorizzare un periodo di stazionamento più lungo. |