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Ordinanza
sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori
degli aerodromi
(Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs)

del 14 maggio 2014 (Stato 15 luglio 2015)

Art. 16

1 Fuo­ri de­gli ae­ro­dro­mi, gli ae­ro­mo­bi­li non pos­so­no sta­zio­na­re per più di 48 ore nel luo­go del de­col­lo o dell’at­ter­rag­gio.

2 Per i vo­li a sco­po di la­vo­ro è con­sen­ti­to un pe­rio­do di sta­zio­na­men­to più lun­go, cor­ri­spon­den­te al­la du­ra­ta dell’ef­fet­tua­zio­ne dei vo­li nell’am­bi­to di uno stes­so in­ca­ri­co.

3 Per gran­di even­ti d’im­por­tan­za in­ter­na­zio­na­le del­la du­ra­ta di più gior­ni l’UFAC può au­to­riz­za­re un pe­rio­do di sta­zio­na­men­to più lun­go.