1 Fatto salvo il capoverso 3 e l’articolo 28, gli atterraggi esterni sono vietati nelle seguenti zone:
- a.
- zone centrali dei parchi nazionali di cui all’articolo 23f capoverso 3 lettera a della legge federale del 1° luglio 196614 sulla protezione della natura e del paesaggio;
- b.
- torbiere alte e torbiere di transizione di importanza nazionale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 21 gennaio 199115 sulle torbiere alte;
- c.
- riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 21 gennaio 199116 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori;
- d.
- paludi d’importanza nazionale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 7 settembre 199417 sulle paludi;
- e.
- zone golenali d’importanza nazionale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 199218 sulle zone golenali;
- f.
- bandite federali di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 30 settembre 199119 sulle bandite federali.
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può emanare restrizioni agli atterraggi esterni in altre zone particolarmente sensibili. Consulta preventivamente gli ambienti interessati.
3 Agli atterraggi esterni a scopo di lavoro si applicano le seguenti deroghe:
- a.
- nelle zone protette di cui al capoverso 1 il divieto non si applica ai voli su incarico delle autorità cantonali competenti nonché ai voli per la costruzione o manutenzione di costruzioni e impianti autorizzati dal Cantone;
- b.
- nelle bandite federali il divieto non si applica ai voli per l’economia forestale e l’agricoltura, la protezione contro i pericoli naturali, l’approvvigionamento di capanne accessibili al pubblico e la costruzione o manutenzione di costruzioni e impianti d’interesse pubblico; ai voli per altri scopi di lavoro si applica il divieto soltanto dal 1° novembre fino al 31 luglio;
- c.
- nelle zone golenali il divieto non si applica ai voli per la protezione contro i pericoli naturali e la costruzione o manutenzione di costruzioni e impianti d’interesse pubblico.
4 Le zone protette e le relative restrizioni sono pubblicate nelle pubblicazioni aeronautiche pubbliche della Svizzera.