Ordinanza
|
Art. 28 Autorizzazioni per atterraggi esterni in zone protette
1 L’UFAC autorizza atterraggi esterni a scopo di lavoro nelle aree protette di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2, se in nessun altro modo è possibile adempiere lo scopo di lavoro in maniera meno invasiva e con onere ragionevole e se l’interesse per lo scopo di lavoro prevale sull’interesse di protezione. 2 Il richiedente allega alla domanda il parere dell’autorità cantonale competente. In esso l’autorità cantonale prende posizione sulla questione se l’obiettivo di protezione viene compromesso e se all’atterraggio esterno si oppongono interessi preponderanti. 3 L’UFAC rilascia l’autorizzazione all’impresa di trasporti aerei per un numero determinato di atterraggi esterni o per un numero indeterminato di atterraggi esterni per un periodo determinato. In caso di atterraggi esterni a scopo di lavoro destinati esclusivamente alla costruzione o alla manutenzione di costruzioni e impianti d’interesse pubblico, l’autorizzazione può essere rilasciata al proprietario dell’impianto. 4 L’UFAC decide previa consultazione dell’UFAM e dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Trasmette loro copia dell’autorizzazione. 5 L’autorizzazione è pubblicata nel Foglio federale se l’obiettivo di protezione è compromesso. |