Ordinanza
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Art. 30 Atterraggi esterni nelle vicinanze di aerodromi
A una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle piste di un campo d’aviazione civile o di un aerodromo militare, gli atterraggi esterni a scopo di lavoro sono ammessi soltanto con il consenso del capo d’aerodromo. |