Ordinanza
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Art. 31 Atterraggi esterni in zone residenziali
1 L’impresa di trasporti aerei concorda in anticipo con l’autorità competente secondo il diritto cantonale gli atterraggi esterni a scopo di lavoro in zone residenziali. 2 In assenza di accordo tra le Parti, la decisione spetta all’UFAC su domanda dell’impresa o dell’autorità. Nella sua decisione l’UFAC tiene conto della sicurezza dell’aviazione e pondera tra loro l’interesse pubblico e l’interesse privato. |