Ordinanza
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Art. 35 Atterraggi esterni ammessi
1 Gli atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia sono ammessi di domenica e nei giorni festivi nonché dalle 22.00 alle 6.00, soltanto se altrimenti l’istruzione sarebbe ostacolata in modo sproporzionato. 2 Gli atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione sono ammessi dalle 22.00 alle 6.00 se sono effettuati da piloti d’elicottero al servizio di organizzazioni di salvataggio e se sono volti a mantenere le abilitazioni di volo. 3 Gli atterraggi esterni a più di 2000 m di altitudine nell’ambito dell’istruzione di piloti d’elicottero sono ammessi nelle zone designate dal DATEC. Prima di designarle, il DATEC consulta gli ambienti interessati. 4 Sono inoltre ammessi atterraggi esterni a più di 2000 m di altitudine in caso di voli nell’ambito di esami svolti in presenza di esperti riconosciuti dall’UFAC. |