Ordinanza
|
Art. 36 Autorizzazioni per atterraggi esterni
L’UFAC può autorizzare atterraggi esterni a più di 2000 m di altitudine o nelle aree protette di cui all’articolo 19 se necessari all’istruzione di persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia. Rilascia l’autorizzazione alle organizzazioni di salvataggio o di polizia. |