Ordinanza
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Art. 46 Disposizioni transitorie
1 Le autorizzazioni per atterraggi esterni rilasciate secondo il diritto anteriore sono valide fino alla loro scadenza, al massimo però fino al 30 novembre 2014, sempreché gli atterraggi esterni interessati siano soggetti ad autorizzazione anche secondo il nuovo diritto. 2 Se una domanda completa per un’autorizzazione secondo il nuovo diritto è presentata al più tardi un mese prima della data di cui al capoverso 1 e se l’UFAC non può prendere per tempo una decisione definitiva, l’autorizzazione in vigore può essere prorogata per la durata della procedura. 3 Il titolo 4 si applica anche alle costruzioni e agli impianti esistenti realizzati per gli atterraggi esterni. Le autorizzazioni edilizie che rispettano già le disposizioni degli articoli 39 e 40 rimangono valide. La procedura secondo il titolo 4 si applica:
4 In deroga agli articoli 19 e 34 capoverso 2, nell’ambito di voli d’istruzione sono ammessi gli atterraggi esterni e i voli stazionari nelle bandite federali finché il DATEC avrà designato le zone per l’istruzione conformemente all’articolo 35 capoverso 3. |