Ordinanza
sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori
degli aerodromi
(Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs)

del 14 maggio 2014 (Stato 15 luglio 2015)


Open article in different language:  DE  |  FR
Art. 5 Divieto di atterraggi esterni sul luogo dell’infortunio

Gli at­ter­rag­gi ester­ni nel rag­gio di 500 m at­tor­no a luo­ghi d’in­for­tu­nio di qual­sia­si ti­po so­no vie­ta­ti fin­ché le ope­ra­zio­ni di sal­va­tag­gio e le in­chie­ste so­no in cor­so.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden