Ordinanza
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Art. 6 Obbligo di autorizzazione
1 Gli atterraggi esterni di aeromobili appartenenti alle seguenti categorie sono ammessi soltanto con autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC):
2 Gli atterraggi esterni di aeromobili a motore su distese d’acqua pubbliche sono ammessi soltanto con un’autorizzazione dell’UFAC. 3 Agli atterraggi esterni nel quadro di voli transfrontalieri si applica l’articolo 142 dell’ordinanza del 1° novembre 20069 sulle dogane. 7 La correzione del 23 dic. 2014 concerne soltanto il testo francese (RU 20144717). 8 Introdotta dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2179). |