Ordinanza
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Art. 8 Autorizzazioni per gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche
1 Le autorizzazioni per gli atterraggi esterni di aeromobili a motore su distese d’acqua pubbliche sono rilasciate se il richiedente prova che:
2 Gli atterraggi esterni indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio necessitano soltanto di autorizzazione dell’autorità cantonale competente. L’autorità cantonale può derogare alle disposizioni in materia di diritto della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura se prevale l’interesse della formazione o della formazione continua. L’autorità cantonale informa l’UFAC delle autorizzazioni rilasciate. |