Ordinanza
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Art. 13a Persone tenute a pagare i contributi 25
1 Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno; l’obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 64 e gli uomini 65 anni.26 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno; l’obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 64 e gli uomini 65 anni.27 3 Sono reputati aver pagato contributi propri, a condizione che il coniuge abbia versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo di cui all’articolo 13b:
25 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 20055633). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 20055633). |