Ordinanza
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Art. 14 Base di calcolo dei contributi, anno contributivo 29
1 I contributi sono determinati in franchi svizzeri per ogni anno contributivo. L’anno contributivo corrisponde all’anno civile. 2 Per il calcolo dei contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa è determinante il reddito effettivamente conseguito durante l’anno contributivo, per gli assicurati senza attività lucrativa il reddito conseguito effettivamente in forma di rendita e la sostanza al 31 dicembre. Per calcolare il reddito da attività indipendente è determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’anno contributivo. L’interesse deducibile è stabilito conformemente all’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 194730 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. 3 Per la conversione del reddito e della sostanza in franchi svizzeri si applica il corso annuo medio dell’anno contributivo definito al capoverso 1. Il corso è stabilito dalla Cassa di compensazione. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). BGE
121 V 65 () from 6. Juli 1995
Regeste: Art. 4 BV, Art. 3 Abs. 2 lit. c, Art. 29 Abs. 1 AHVG, Art. 50 AHVV, Art. 14 Abs. 2 VFV. Anwendungsfall für den Grundsatz von Treu und Glauben bei fehlerhaftem Verhalten des zuständigen Schweizer Konsulats gegenüber einer in Brasilien lebenden nichterwerbstätigen Schweizer Witwe ohne eigene AHV-Beiträge. |