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Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)1
del 26 maggio 1961 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo del tit. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).
Art. 14Base di calcolo dei contributi, anno contributivo 29
1 I contributi sono determinati in franchi svizzeri per ogni anno contributivo. L’anno contributivo corrisponde all’anno civile.
2 Per il calcolo dei contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa è determinante il reddito effettivamente conseguito durante l’anno contributivo, per gli assicurati senza attività lucrativa il reddito conseguito effettivamente in forma di rendita e la sostanza al 31 dicembre. Per calcolare il reddito da attività indipendente è determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’anno contributivo. L’interesse deducibile è stabilito conformemente all’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 194730 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore.
3 Per la conversione del reddito e della sostanza in franchi svizzeri si applica il corso annuo medio dell’anno contributivo definito al capoverso 1. Il corso è stabilito dalla Cassa di compensazione.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).