Ordinanza
|
Art. 16 Pagamento 38
1 I contributi sono dovuti in moneta svizzera. 2 I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri.39 3 Se il loro trasferimento in Svizzera non è possibile, il termine per il loro pagamento è considerato prorogato fino al momento in cui potranno essere trasferiti. È riservata la compensazione dei contributi, soggetti a moratoria ma non prescritti, con rendite scadute al verificarsi dell’evento assicurato.40 4 ...41 38Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1878). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo. 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). 41Abrogato dal n. I dell’O del 7 lug. 1982, con effetto dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1282). |