Ordinanza
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Art. 21 Misure di garanzia 50
1 La cassa di compensazione verifica periodicamente se gli aventi diritto sono ancora in vita e se è cambiato il loro stato civile. Per questo richiede loro un relativo certificato. 2 I certificati devono essere di regola attestati dalle competenti autorità del Paese di domicilio. Su richiesta dell’avente diritto o della Cassa di compensazione, sono attestati dalla rappresentanza svizzera.51 50Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 922). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo. |