Ordinanza
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Art. 11 Proroga dei termini 18
Verificandosi circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di compensazione può prorogare di un anno al massimo, a richiesta e nel singolo caso, i termini per la presentazione della dichiarazione di partecipazione. La concessione o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugnabile. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828). BGE
114 V 1 () from 25. März 1988
Regeste: Art. 11 VFV: Beitritt in die freiwillige Versicherung. Der (Rechts-)Irrtum über den Versichertenstatus fällt nicht unter die ausserordentlichen Verhältnisse gemäss Art. 11 VFV, welche eine Verlängerung der Frist rechtfertigen (Bestätigung der Rechtsprechung). |