Ordinanza
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Art. 14b Fissazione dei contributi (Stato 1° gennaio 2024), compensazione e termine di pagamento 32
1 Gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno contributivo.33 2 La Cassa di compensazione fissa i contributi dovuti per l’anno contributivo mediante decisione entro il 31 agosto dell’anno successivo all’anno contributivo.34 Se l’assicurato ha usufruito della possibilità di versare acconti, essa procede a una compensazione. 3 I contributi, rispettivamente il saldo, devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. 4 La Cassa di compensazione restituisce o compensa i contributi pagati in eccesso. 32 Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204613). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204613). |