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Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)1
1 Nuovo testo del tit. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).
Art. 14bFissazione dei contributi (Stato 1° gennaio 2024), compensazione e termine di pagamento 32
1 Gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno contributivo.33
2 La Cassa di compensazione fissa i contributi dovuti per l’anno contributivo mediante decisione entro il 31 agosto dell’anno successivo all’anno contributivo.34 Se l’assicurato ha usufruito della possibilità di versare acconti, essa procede a una compensazione.
3 I contributi, rispettivamente il saldo, devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione.
4 La Cassa di compensazione restituisce o compensa i contributi pagati in eccesso.
32 Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204613).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204613).