Ordinanza
|
Art. 2 Cassa di compensazione e Ufficio AI 7
L’applicazione dell’assicurazione facoltativa è di competenza della Cassa svizzera di compensazione (detta qui di seguito «Cassa di compensazione») e dell’Ufficio AI per gli assicurati all’estero. 7Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828). |