Ordinanza
|
Art. 26 Entrata in vigore e esecuzione
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1961. Essa è applicabile anche alle domande di prestazioni non decise al momento della sua entrata in vigore. 2 È abrogata l’ordinanza del 9 aprile 195457 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia e per i superstiti degli Svizzeri dell’estero. 3 Il Dipartimento federale dell’interno è incaricato di eseguire la presente ordinanza; esso può emanare prescrizioni completive. |