1 Sono esclusi dall’assicurazione facoltativa gli assicurati:
a.
che non versano la totalità dei contributi dovuti entro il 31 dicembre dell’anno civile che segue l’anno contributivo (art. 14 cpv. 1);
b.
che non pagano gli interessi di mora (art. 18) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui ne è stato fissato l’importo mediante una decisione passata in giudicato;
c.
che non inoltrano i giustificativi richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che segue l’anno contributivo.21
2 Prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all’assicurato una diffida con la comminatoria dell’esclusione. Tale comminatoria può essere inviata con l’intimazione di cui all’articolo 17 capoverso 2 secondo periodo.22
3 L’esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell’anno per cui non sono stati interamente pagati i contributi o non sono stati forniti i documenti. Se gli interessi di mora non sono versati interamente, l’assicurato è escluso dall’assicurazione facoltativa con effetto retroattivo al primo giorno dell’anno in cui la decisione concernente tali interessi è passata in giudicato.23
4 L’esclusione dall’assicurazione non ha effetto, qualora l’assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile.
20Nuovo testo giusta la cifra I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 329).
21Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.
22Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).
23Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).