Ordinanza
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Art. 13a Persone tenute a pagare i contributi 25
1 Sono tenuti a pagare i contributi:
2 L’obbligo contributivo cessa alla fine del mese in cui si raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.27 3 Sono reputati aver pagato contributi propri, a condizione che il coniuge abbia versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo di cui all’articolo 13b:
25 Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828). 26 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). 27 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). |
