gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni;
b.
gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni.26
2 L’obbligo contributivo cessa alla fine del mese in cui si raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.27
3 Sono reputati aver pagato contributi propri, a condizione che il coniuge abbia versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo di cui all’articolo 13b:
a.
i coniugi senza attività lucrativa di assicurati che esercitano un’attività lucrativa;
b.
gli assicurati che collaborano nell’azienda del coniuge, se non percepiscono un salario in contanti.
25 Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).
26 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
27 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).