Ordinanza
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Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI 28
1 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 1010 franchi annui. 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 1010 e 25 250 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:
28 Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024464). |
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