Ordinanza
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Art. 18 Interessi di mora e compensativi 43
1 Sui contributi non pagati entro l’anno civile successivo all’anno contributivo gli assicurati devo versare interessi di mora; gli interessi iniziano a maturare dal 1° gennaio che segue la fine dell’anno contributivo. 2 La Cassa di compensazione versa interessi compensativi sui contributi non dovuti; gli interessi iniziano a maturare dalla fine dell’anno civile che segue l’anno contributivo. 43 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). |
