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Art. 10 Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento
(art. 13 cpv. 1, 2 e 4 LAFam) 1 Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all’articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)20, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto. 1bis Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.21 1ter Dopo un’interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.22 2 Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:
3 Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi. 20 RS 220 21 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951). 22 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951). BGE
137 V 121 (8C_713/2010) from 23. März 2011
Regeste: Art. 13 Abs. 1 FamZG; Art. 10 FamZV. Rz. 519.1 der Wegleitung zum Bundesgesetz über die Familienzulagen FamZG (FamZWL) geht über die Gesetzes- und Verordnungsbestimmung hinaus; dem darin festgehaltenen Anspruch auf Familienzulagen während eines nicht spezifisch begründeten unbezahlten Urlaubs fehlt es somit an einer gesetzlichen Grundlage (E. 5). |