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Art. 10a Durata del diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari 23
(art. 13 cpv. 2bis LAFam) 1 Il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari nasce il primo giorno del mese in cui inizia l’attività indipendente e si estingue l’ultimo giorno del mese in cui questa cessa. 2 Per il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari in caso di interruzioni dell’attività lucrativa o di decesso della persona indipendente si applica per analogia l’articolo 10. 23 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4951). |