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Art. 11 Cassa di compensazione per assegni familiari competente in caso di esercizio di più attività lucrative
(art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam)25 1 Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la cassa di compensazione per assegni familiari del datore di lavoro che versa il salario più elevato. 1bis Se una persona esercita simultaneamente un’attività lucrativa indipendente e una dipendente, la cassa di compensazione per assegni familiari del suo datore di lavoro è competente a condizione che:
2 L’UFAS27 emana direttive sulla determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente per le persone che esercitano saltuariamente o per brevi periodi più attività lucrative indipendenti o dipendenti.28 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4951). 26 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4951). 27 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4951). |