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Art. 13 Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari
(art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LAFam) 1 Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima e pagamenti nel quadro di un’eventuale perequazione cantonale degli oneri. 2 La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari. |