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Art. 18d Obbligo di notifica
1 Se i servizi di cui all’articolo 21c LAFam approvano una richiesta di assegni familiari o procedono a una modifica che incide sul diritto all’assegno, notificano all’Ufficio centrale di compensazione i dati di cui all’articolo 18acapoverso 1 entro un giorno lavorativo. 2 I datori di lavoro comunicano costantemente ai servizi di cui all’articolo 21c LAFam i dati necessari all’adempimento dell’obbligo di notifica conformemente al capoverso 1. Se vengono a conoscenza di una modifica che incide sul diritto all’assegno, la notificano entro dieci giorni lavorativi. |