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Art. 2 Assegno di nascita
(art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam) 1 Il diritto all’assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita. 2 Se soltanto una persona ha diritto all’assegno di nascita, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un’altra persona. 3 L’assegno di nascita è versato se:
4 Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di nascita per il medesimo figlio, l’assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per il figlio in questione. Se l’assegno di nascita che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza. |