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Art. 23 Disposizioni transitorie
1 La riserva di fluttuazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 va ridotta entro tre anni se, all’entrata in vigore della LAFam, supera l’importo delle uscite annue medie. 2 Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la cassa di compensazione per assegni familiari della CFC rimborsa alla Confederazione le spese per la propria istituzione più un interesse conforme al mercato. La cassa addossa le spese ai datori di lavoro. |