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Art. 12 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate
(art. 14 LAFam) 1 Una cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato un unico datore di lavoro (cassa aziendale) non può essere riconosciuta quale cassa di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera a LAFam. 2 Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera c LAFam devono annunciarsi all’autorità competente del Cantone in cui intendono esercitare la loro attività. |