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Art. 15
1 La Cassa federale di compensazione (CFC) gestisce una cassa di compensazione per assegni familiari per l’Amministrazione federale, i tribunali della Confederazione e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte all’alta vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa. 2 La cassa di compensazione per assegni familiari della CFC è un fondo speciale della Confederazione ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 200530 sulle finanze della Confederazione. 3 La Confederazione mette a disposizione della cassa di compensazione per assegni familiari della CFC il personale, i locali e i mezzi d’esercizio necessari contro pagamento di indennità. L’indennizzo alla Confederazione e le altre spese amministrative sono a carico dei datori di lavoro. Questi partecipano anche alla costituzione della riserva di fluttuazione. 4 Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno e il Dipartimento federale degli affari esteri, può emanare disposizioni esecutive concernenti in particolare l’organizzazione, l’affiliazione alla cassa, il controllo dei datori di lavoro, la struttura dei contributi, le spese amministrative, la costituzione della riserva di fluttuazione e la revisione della cassa. |