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Art. 18h Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni 44
1 La protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni sono rette:45
2 L’Ufficio centrale di compensazione, i servizi di cui all’articolo 21c LAFam e i datori di lavoro adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati. 44 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 40 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735). 45 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 40 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735). 46 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 121 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 48 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 40 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735). 50 Abrogata dall’all. n. 32 dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132). |