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Art. 18i Durata della conservazione
1 I dati del registro degli assegni familiari sono conservati per cinque anni a decorrere dal mese in cui termina il diritto all’assegno familiare; alla scadenza del termine sono sottoposti all’Archivio federale per l’archiviazione. 2 I dati giudicati privi di valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti. |