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Art. 21 Esecuzione e vigilanza 53
1 L’UFAS ha il compito di eseguire la presente ordinanza, fatti salvi gli articoli 15 e 23 capoverso 2. 2 Esso provvede all’applicazione uniforme del diritto e, a tal fine, può impartire istruzioni generali agli organi esecutivi in merito all’applicazione delle disposizioni. 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). |