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Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica dell’8 settembre 2010 54
1 Il registro degli assegni familiari entra in funzione nel corso del 2011. L’UFAS stabilisce la data d’intesa con l’Ufficio centrale di compensazione e ne informa i servizi di cui all’articolo 21cLAFam con almeno due mesi d’anticipo. 2 Entro il 15 del mese precedente l’entrata in funzione del registro degli assegni familiari i servizi di cui all’articolo 21cLAFam comunicano all’Ufficio centrale di compensazione i dati secondo l’articolo 18a capoverso 1 per tutti gli assegni familiari versati a partire dalla data d’entrata in funzione del registro. 54 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 set. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4495). |