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Art. 10 Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento
(art. 13 cpv. 1, 2 e 4 LAFam) 1 Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all’articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)20, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto. 1bis Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.21 1ter Dopo un’interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.22 2 Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:
3 Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi. 21 Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951). 22 Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951). 23 Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024719). 24 Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024719). 25 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024719). 26 Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024719). 27 Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024719). 28 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497). |
