Art. 8 Figli residenti all’estero; adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto
(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 3 LAFam) 1 Per l’adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto si applicano i tassi seguenti:
2 Sono considerati Stati di domicilio quelli figuranti nell’Elenco degli Stati e dei territori dell’Ufficio federale di statistica.16 3 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ripartisce gli Stati di domicilio nelle categorie di cui al capoverso 1 sulla base dei dati della Banca mondiale relativi al reddito nazionale lordo pro capite a parità di potere d’acquisto. Riesamina la ripartizione ogni tre anni e se del caso l’adegua. Sono determinanti i dati pubblicati dalla Banca mondiale quattro mesi prima dell’adeguamento.17 4 L’UFAS pubblica nelle sue direttive un elenco degli Stati di domicilio con la loro ripartizione nelle categorie di cui al capoverso 1.18 16 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). 17 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). 18 Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). |