2 La superficie abitabile netta delle abitazioni secondarie nel senso dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, delle abitazioni di vacanza e delle unità d’abitazione in apparthotel non deve superare di regola i 200 m2.31
3 Inoltre, per le abitazioni secondarie ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE e le abitazioni di vacanza che non sono costituite in proprietà per piani, la superficie totale del fondo non deve di regola eccedere i 1000 m2.32
4 Un successivo acquisto aggiuntivo può avvenire soltanto nei limiti della superficie ammessa.
5 Se una permuta di abitazioni o una rettificazione di confine causa il superamento della superficie ammessa, decade, per questo acquisto, la prevista eccezione all’obbligo dell’autorizzazione (art. 7 lett. d e g LAFE); in tal caso l’ufficiale del registro fondiario rimanda l’acquirente all’autorità di prima istanza (art. 18 cpv. 1 LAFE).
30Abrogato dal n. I dell’O del 10 set. 1997, con effetto dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1635).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115).