Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE)
del 1° ottobre 1984 (Stato 9 novembre 2022)
Art. 12Decadenza delle autorizzazioni
1 L’autorizzazione per l’acquisto decade se il medesimo non avviene entro tre anni (art. 14 cpv. 2 LAFE).
2 L’autorità di prima istanza può, per motivi importanti, prolungare eccezionalmente questo termine qualora l’acquirente lo richieda prima della scadenza.
3 I Cantoni determinano la decadenza delle assicurazioni riguardanti le autorizzazioni agli alienanti (autorizzazioni di massima).
4 Le autorizzazioni di massima che non prevedono una scadenza decadono il 31 dicembre 2000, nella misura in cui non siano state utilizzate.36
36Introdotto dal n. I dell’O del 10 set. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122).